Art. 13.
(Sanzioni).

      1. Ai datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 7 entro i termini ivi indicati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 82 euro a 1.657 euro.

 

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      2. Ai datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici privi della vista si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 16 euro a 66 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto.
      3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è di competenza della direzione provinciale del lavoro.
      4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione, che le utilizza per la formazione professionale dei privi della vista e per gli interventi di trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 10.
      5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.